domenica 11 dicembre 2011

SE IL POPOLO ALLENASSE I PROPRI DIRITTI

E' BELLO OGNI TANTO TROVARE QUALCUNO CHE CI RICORDA I DIRITTI DEL POPOLO
Foggia – LA maggioranza dei cittadini italiani ignora che c’è una legge l’art 70 in cui i cittadini possono pretendere che i sindaci decadono se non attuano l’art 8 della legge 267/2000. Ora l’applicazione di questa legge,ignota a tutti, consentirebbe di poter partecipare attivamente alla vita del proprio comune e della propria circoscrizione, e soprattutto evitare che decisioni importanti le prendano in pochi soprattutto in settori strategici della vita di una comunità, rifiuti, urbanistica, inceneritori, trasporti, servizi, occupazione.

L’oscuramento delle regole democratiche è il primo passo verso la criminalizzazione delle regole amministrative poi viene il resto.
I soliti noti e i soliti ignoti che controllano tutto e tutti.
Ma vediamo la normativa della legge:Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162

Articolo 8 – Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative epromuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.


2. Nel procedimento relativo, all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettivedevono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita’ stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.


3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi’, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Ora bisogna pretendere che i Comuni inseriscano nei regolamenti e negli statuti gli strumenti di attuazione dell’ art 8,per promuovere le libere forme associative;per promuovere alla gestione del comune la partecipazione dei cittadini;prevedere le procedure per l’ammissione di proposte petizioni e istanze da parte dei cittadini;consentire i controlli e l’accesso agli atti da parte dei cittadini;prevedere regole per referendum. Prevedere i tempi per le petizioni e istanze,con sanzioni in caso di inadempimento. Credo che siamo tutti curiosi di sapere in quale comune italiano l’art 8 venga applicato.

(A cura di Alfredo D’Ecclesia) 
(http://www.statoquotidiano.it/09/12/2011/i-cittadini-possono-chiedere-la-decadenza-dei-sindaci/63443)

SE FRA DI VOI C'E' QUALCUNO CHE VUOLE SAPERE DELL'ART.70 VI PROPONGO LA LETTURA
Articolo 70
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo’ essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche’ al sindaco o al presidente della provincia.

2. L’azione puo’ essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

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